Art. 40.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sentita l'Agenzia, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di attività cinematografiche e audiovisive, coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

 

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      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla citata Conferenza e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta ed entro sessanta giorni.
      3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di attività cinematografiche, audiovisive e radiotelevisive.
      4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.